Governo Italiano

La Costituzione della Repubblica Italiana

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 Il dibattito

RiCostituenti

di Raffaele Imbrogno

La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali

Art. 1

l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della

Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

propria scelta, un';attività o una funzione che concorra al progresso materiale

o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle

esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono

procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi

secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico

italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le

relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle

norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel

territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli

e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre

bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,

l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che

devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati

e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a

restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi

e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della

libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a

fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit à

giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del

territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale

per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,

salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz';armi. Per le riunioni,

anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in

luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle

soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini

che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche

indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in

privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon

costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di

speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma

di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorit à

giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per

l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo

intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può

essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,

e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro

s';intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i

mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre

manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le

violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della

cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in

base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi

legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e

difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori

giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in

vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti

dalla legge.

Art. 26.

l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia

espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso

essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di

guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente

responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti

in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata

sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i

limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se

nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro

compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e

sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge

detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la

formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare

riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a

tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non

per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della

persona umana.

Art. 33.

l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali

per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza

oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono

la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento

scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole

o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i

gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad

affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge

nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualit à

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia

un';esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il

lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non

può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse

retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale

funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di et à per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento

professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o

integrati dallo Stato.

l'assistenza privata è libera.

Art. 39.

l'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un

ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti

alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

l'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivit à

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini

sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata.

I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà

privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di

acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e

di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo

indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e

testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge pu ò riservare originariamente o trasferire,

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a

comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,

che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni

di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi

rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera

privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,

promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la

ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La

legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di

mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne

assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le

esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle

aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,

coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla

proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei

grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore

età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei

cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla

quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e

secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per

effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati

dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere

con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere

provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e

alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti

dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,

parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo

necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né

l'esercizio dei diritti politici.

l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della

Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne

la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle

con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte seconda

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei

soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella

circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno

compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi

assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli

abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della

popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla

popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti

resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla

circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella

circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise

ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi

assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del

precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,

quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e

dei più alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno

superato il venticinquesimo anno di et à.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della

Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che

hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,

artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque

anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge

e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine

delle precedenti.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché

non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di

ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per

iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei

suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto

anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di

presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di

presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento

a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è

presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a

maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza

speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,

e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta

che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di

deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle

cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilit à.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue

funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del

Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né

può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto

in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di

condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è

previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad

intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a

sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un';indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere

ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di

almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo

regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che

l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce

procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di

legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da

rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno

di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti

della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o

votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione

finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della

Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed

elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare

trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese

dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne

dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il

quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi

stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con

messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere

promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale,

di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e

di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere

la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla

votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza

dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non

con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e

per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che

abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto

la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il

giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,

sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro

sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla

base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri

necessari.

Art. 79.

l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due

terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione

finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro

applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati

commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono

di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano

variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati

dal Governo.

l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e

per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi

e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per

farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo

da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi

poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei

suoi membri.all'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal

Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle

minoranze.

La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a

maggioranza di due terzi dell'assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia

compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra

carica.

l'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei

deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per

eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la

elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel

frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente

della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del

nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior

termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro

cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unit à

nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne

fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del

Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,

previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle

Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la

legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere

o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che

essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai

ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono

controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti

nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato

alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a

maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta

giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione

dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei

ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,

su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le

funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e

votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per

ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo

non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei

componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre

giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e

ne è responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e

coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e

individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il

numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla

carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,

alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o

della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che

siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le

attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,

salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non

per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici

per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di

polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti

dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura

che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo

le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione

economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela

della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del

Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione

finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte

al Governo.

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto

alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati

dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono

soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per

determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei

alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo

all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno

giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli

interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti

soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle

altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla

legge.

In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate..

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro

potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della

Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore

generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli

appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta

comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati

dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal

Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono

immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né

far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme

dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,

le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,

di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere

chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni

d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal

servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del

Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le

garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I

magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme

sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono sta

bilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del

pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano

all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al

Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi

alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,

davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge

assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo

possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa

elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per

preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di

far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la

convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni

dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia

assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata

nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione

della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in

contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di

natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze

e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per

violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in

tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei

conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla

giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di

giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi

di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della

pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

(con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18

ottobre 2001)

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città

metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della

Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

(abrogato)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e

la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di

autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge

costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,

concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie

indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),

limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere

attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione

interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,

sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con

l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;

sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione

delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del

Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti

pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa

locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia

amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,

Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di

legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione

europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della

istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della

salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e

promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse

rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non

espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro

competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti

normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi

internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di

procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione

esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,

le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli

uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono

la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il

migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi

comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e

intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e

Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,

secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle

materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e

disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei

beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di

sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia

finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del

sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali

riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di

destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai

Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare

integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per

rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei

diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio

delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi

speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e

Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio

patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello

Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra

le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la

libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare

l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,

delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati

internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per

l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela

dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai

confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano

esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale

collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le

altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo

esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta

e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige

le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi

alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente

e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali

sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali

stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi

elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta

regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad

altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di

presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga

diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto

nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne

determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e

funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e

provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei

regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge

approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni

successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario

del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimit à

costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro

trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua

pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione

o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a

referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti

validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale

organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

(abrogato)

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,

secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi

sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo

scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta

che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di

sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,

per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza

della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge

dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può

promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte

costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto

avente valore di legge.

Art. 128

(abrogato)

Art. 129

(abrogato)

Art. 130

(abrogato)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

? Piemonte;

? Valle d'Aosta;

? Lombardia;

? Trentino-Alto Adige;

? Veneto;

? Friuli-Venezia Giulia;

? Liguria;

? Emilia-Romagna;

? Toscana;

? Umbria;

? Marche;

? Lazio;

? Abruzzi;

? Molise;

? Campania;

? Puglia;

? Basilicata;

? Calabria;

? Sicilia;

? Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione

di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un

milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che

rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia

approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia

o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa

mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,

consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da

una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province

nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su

iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel

proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e

denominazioni.

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte Costituzionale

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità

costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle

Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo

Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente

della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal

Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e

per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo

delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di

università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per

ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente

nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e

dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il

Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni

caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del

Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di

avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i

giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di

cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento

compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per

la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di

atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli

regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle

forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di

proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie

d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le

altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna

impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono

adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo

non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei

componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi

dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una

Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla

maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata

approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di

due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato

esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti

tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle

due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,

con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea

Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono

stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto

parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella

all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della

Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della

reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale

speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con

decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che

hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati

senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.

l'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto

di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé

stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua

popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati

internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha

effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla

revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le

giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del

Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in

conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme

dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte

costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha

luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della

Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni

provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione

il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia

provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative

fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano

attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della

Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello

Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo

ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in

casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti

locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua

le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa

attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano

provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma

restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con

leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui

all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma

dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni

interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito

fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un

quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al

diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII*

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono

ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro

consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel

territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa

Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo

Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano

avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28

ottobre 1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato

come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola

la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto

legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento

provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione

e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano

state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

l'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,

entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della

Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al

giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere

convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla

sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e

secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le

Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al

Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e

proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo

interrogazioni con richiesta di risposta scritta. l'Assemblea Costituente, agli

effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo

Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro

cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed

entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella

sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,

durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere

fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i

cittadini e dagli organi dello Stato.

*Per effetto della Legge Costituzionale n.1 del 23 ottobre 2002, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2002 n.252, dal 10 novembre 2002 i

commi 1 e 2 sono abrogati.


NOTE

Nota all'art. 7, secondo comma.

I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18

febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10

aprile 1985, n. 85, suppl.).

Nota all'art. 8, secondo comma.

A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22

novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101

(G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n.

69), emesse sulla base di previe « intese» intercorse, rispettivamente, con la

Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le

Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11

ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29

novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996,

nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei

rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

Nota all'art. 10, quarto comma.

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «

l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di

genocidio» . Cfr. art. 26.

Nota all'art. 26, secondo comma.

A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «

l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di

genocidio» . Cfr. art. 10.

Nota all'art. 27, quarto comma.

Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali - "Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di

morte" (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2

gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge

13 ottobre 1994, n. 589 sull'"Abolizione della pena di morte nel codice penale

militare di guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

Nota all'art. 40.

V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di

sciopero nei servizi pubblici essenziali" (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).

Nota all'art. 48

Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'art. 3

della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via

transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi

del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che

stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle

Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle

circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la

disciplina costituzionale anteriore."

Nota all'art. 56.

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2,

recante « Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12

febbraio 1963, n. 40).

Il testo originario dell'art. 56 disponeva: "La Camera dei deputati è eletta a

suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila

abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati

tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni

di età". In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha

modificato l'art. 56.

Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio

1963, n. 2, era il seguente: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio

universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili

a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i

venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua

dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo

censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i

seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti."

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto,

in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi

del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che

stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle

Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle

circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la

disciplina costituzionale anteriore."

Nota all'art. 57.

L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9

febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge

costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art.

2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'articolo nella

versione originaria era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base

regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila

abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un

numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore." Il

testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così

disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei

senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero

di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra

le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si

effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti." Si

segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è

provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino

Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. L'art. 57 è

stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo

dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n.

3, era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il

numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere

un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta

uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle

disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione

delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti." L'art. 3 della legge costituzionale 23

gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1.

In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del

terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le

modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce,

altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti

alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio

nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1,

si applica la disciplina costituzionale anteriore."

Nota all'art. 60, primo comma.

Comma così sostituito con l'art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2,

recante « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» . Il testo

originario dell'art. 60 recitava: "La Camera dei deputati è eletta per cinque

anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può

essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

Nota all'art. 68.

Articolo così sostituito con la legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30

ottobre 1993, n. 256). Il testo anteriore dell'art. 68 recitava: "I membri del

Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati

nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale

appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a

procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà

personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia

colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o

l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o

mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una

sentenza anche irrevocabile". Per l'immunità dei giudici della Corte

costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. Nota all'art.

75, quinto comma. V. art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II

della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Nota all'art. 79.

Articolo così sostituito con la legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo

1992, n. 57). Il testo originario dell'art. 79 disponeva: "l'amnistia e l'indulto

sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle

Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla

proposta di delegazione".

Nota all'art. 88, secondo comma.

Comma così sostituito con la legge cost. 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8

novembre 1991, n. 262). Nella formulazione anteriore, il secondo comma

dell'art. 88 recitava: « Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del

suo mandato» .

Nota all'art. 96.

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. V.,

altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219. Il testo originario dell'art. 96 disponeva:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa

dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro

funzioni» .

Nota all'art. 107, primo comma. Nel testo pubblicato nella edizione

straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per errore tipografico, in luogo di

"funzioni" compariva la parola "funzionari": cfr. errata-corrige in G.U. 3

gennaio 1948, n. 2.

Nota all'art. 111.

I primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300). all'art. 2, la stessa

legge costituzionale così dispone: "1. La legge regola l'applicazione dei princìpi

contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso

alla data della sua entrata in vigore".

Nota all'art. 114.

L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Repubblica si

riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»

Nota all'art. 115.

L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il

seguente: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e

funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.»

Nota all'art. 116.

L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Alla Sicilia, alla

Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta

sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti

speciali adottati con leggi costituzionali.» V. legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2

(per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto

della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle

d'Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

(per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per

lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n.

1, concernente modifica dell'art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15

maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed

integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in

carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a

statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre

1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle

d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto

Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).

Nota all'art. 117

L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Regione emana

per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in

contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento

degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni

comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica

ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e

assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed

industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti

lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque

interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi

costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il

potere di emanare norme per la loro attuazione.» . (**) Si riporta di seguito

l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda

della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle

Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione

parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge

riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119

della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione

parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia

espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di

modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto

l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del

progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.»

Nota all'art. 118

L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Spettano alla

Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente

articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere

attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti

locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni

amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni

amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o

valendosi dei loro uffici.»

Nota all'art. 119

L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Le Regioni hanno

autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,

che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle

Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai

bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni

normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare

il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni

contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le

modalità stabilite con legge della Repubblica.»

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme del

titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla

Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto

di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e

all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la

Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del

comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato

all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione

che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle

corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza

assoluta dei suoi componenti.»

Nota all'art. 120

L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Regione non può

istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può

adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione

delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini

di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,

impiego o lavoro.»

Nota all'art. 121, secondo e quarto comma.

Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con legge costituzionale

22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). Il precedente testo

recitava, al secondo e al quarto comma: "Il Consiglio regionale esercita le

potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni

conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle

Camere". "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi

e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato

alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale".

Nota all'art. 122.

Articolo così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). all'art. 5, recante "disposizioni

transitorie", la stessa legge costituzionale ha così disposto: "1. Fino alla data

di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai

sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito

dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente

della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e

si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti

in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza

della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E'; proclamato eletto

Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior

numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale

fa parte del Consiglio regionale. E'; eletto alla carica di consigliere il candidato

alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di

voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto

Presidente. l'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi

eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della

lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al

numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio

1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio

1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra

elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico

regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i

seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in

sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un

seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della

conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in

seno al Consiglio regionale. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi

statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla

proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della

Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel

caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione

motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale,

presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione

non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede

all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si

procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta

in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del

Presidente". Nella formulazione originaria, l'art. 122 così recitava: "Il sistema

d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri

regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere

contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del

Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno

un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri

regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e

dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della

Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti".

Nota all'art. 123

Articolo così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). Nella precedente formulazione,

l'art. 123 recitava: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la

Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative

all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto

di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della

Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è

deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,

ed è approvato con legge della Repubblica". Ai sensi dello stesso articolo,

secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della

Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,

346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n.

519) (pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n.

190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati con leggi 9

novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31

maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44

(G.U. 1° febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.). In seguito, l'art. 7 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

Nota all'art. 124

L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il

seguente: «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della

Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le

coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

Nota all'art. 125

Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma,

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo

era il seguente: «Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della

Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi

e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi

ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta

motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella

Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,

secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi

sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»

Nota all'art. 126

Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). Nella formulazione originaria,

l'art. 126 così recitava: "Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando

compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non

corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che

abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per

dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di

funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo

scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,

sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni

regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di

scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio

regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria

amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da

sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio". Si riporta di seguito l'art. 11,

recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3: «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della

Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle

Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione

parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge

riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119

della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione

parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia

espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di

modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto

l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del

progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.»

Nota all'art. 127

L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Ogni legge

approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il

caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta

giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla

apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua

pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il

Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore

non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando

ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza

della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,

la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla

comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte

costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle

Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

Nota all'art. 128

L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il

seguente: «Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî

fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

Nota all'art. 129

L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il

seguente: «Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento

statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in

circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore

decentramento.»

Nota all'art. 130

L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il

seguente: «Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della

Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli

atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla

legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta

motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

Nota all'art. 131.

Così modificato con l'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha

istituito la Regione "Molise". Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e

finali. Nella formulazione originaria, l'art. 131 sotto la dizione "Abruzzi e

Molise" individuava un';unica regione.

Nota all'art. 132

L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il

seguente: «Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,

disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un

minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli

comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la

proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni

stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli

regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano

staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»

Nota all'art. 134.

l'ultimo capoverso è stato così modificato con l'art. 2 della legge cost. 16

gennaio 1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava: « sulle

accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma

della Costituzione» . Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la

modifica apportata con l'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.

Nota all'art. 135.

Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, e

successivamente modificato, nell'ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16

gennaio 1989, n. 1. V. l'art. 10 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1

(abrogato dalla legge n. 2 del 1967). Il precedente testo dell'art. 135 recitava:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo

dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune

e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I

giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo

delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di

università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. La

Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per

dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e

non sono immediatamente rieleggibili. l'ufficio di giudice della Corte è

incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale,

con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati

dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i

Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,

all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini

aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore» .

Nota all'art. 135, quinto comma.

V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento

generale della Corte costituzionale.

Nota all'art. 135, sesto comma.

Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Per l'incompatibilità con la carica

di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. l'articolo

11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio

superiore della magistratura l'incompatibilità con l'ufficio di Giudice

costituzionale.

Nota all'art. 135, settimo comma.

Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22

novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in

ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa

27 novembre 1962.

Nota all'art. 136, secondo comma.

Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nota all'art. 137, primo comma.

Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

Nota all'art. 137, secondo comma.

Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nota all'art. 138.

Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I

della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali.

Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali.

Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l'art. 7 della legge

cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva: "I giudici della Corte

costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono

soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni".

Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali.

Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963,

con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. primo aprile 1958, n. 79),

ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art. 131).

Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali.

Il decreto, emanato come « decreto legge luogotenenziale» , del 25 giugno

1944, n. 151 intitolato « Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato,

giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme

giuridiche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti

disposizioni:

Art. 1 - « Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali

saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale

diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova

costituzione dello Stato. I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo

provvedimento".

Art. 2 - « E'; abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova

Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione

dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del

R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la

sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni» .

Art. 3 - « I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di

esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non

compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che

comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale» .

Art. 4 - « Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i

provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e

promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula: « Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri; « Sulla proposta di ... « Abbiamo

sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...» .

Art. 5 - « Fino a quando resta in vigore la disposizione dell'art. 2, comma

primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle

materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati

dal Luogotenente Generale del Regno con la formula: « Sentito il Consiglio dei

Ministri; « Sulla proposta di ... « Abbiamo decretato e decretiamo...» .

Art. 6 - « Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà

presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Presidente

del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo

disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

decreto e di farlo osservare come legge dello Stato» .

Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali.

Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante «

Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,

n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al

giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare

norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti

disposizioni:

Art. 1 - « Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il

popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale

dello Stato (Repubblica o Monarchia)» .

Art. 2 - « Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore

della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto,

eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a

quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata

dall'Assemblea. Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la

maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio

non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli

presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per

la formazione del nuovo Governo. Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal

giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del

Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal

Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni. Qualora

la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia,

continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle

deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato» .

Art. 3 - « Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del

Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta

delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi

elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali

saranno deliberate dall'Assemblea. Il Governo potrà sottoporre all'esame

dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la

deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente.