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Governo Italiano |
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percorso di avvicinamento al 25 aprile |
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di Raffaele Imbrogno |
La
Costituzione della Repubblica Italiana Principi
fondamentali Art.
1 l'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione. Art.
2 La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.
3 Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di
condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese. Art.
4 La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni
che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un';attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società. Art.
5 La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento. Art.
6 La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art.
7 Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale. Art. 8 Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo
i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese
con le relative
rappresentanze. Art.
9 La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art.
10 L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme
e dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non
è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art.
11 L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art.
12 La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni. Parte
prima TITOLO
I - RAPPORTI CIVILI Art.
13. La
libertà personale è inviolabile. Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto. È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di libertà. La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art.
14. Il
domicilio è inviolabile. Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà
personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art.
15. La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili. La
loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit
à giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge. Art.
16. Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo
gli obblighi di legge. Art.
17. I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz';armi. Per le
riunioni, anche
in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni
in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art.
18. I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art.
19. Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art.
20. Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di
attività. Art.
21. Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorit à giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili. In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e
non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s';intende
revocato e privo di ogni effetto. La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica. Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art.
22. Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza,
del nome. Art.
23. Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge. Art.
24. Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione. La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art.
25. Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso. Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge. Art.
26. l'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici. Art.
27. La
responsabilità penale è personale. l'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non
è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra. Art.
28. I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici. TITOLO
II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI Art.
29. La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul
matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art.
30. È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati
fuori del matrimonio. Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta
le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art.
31. La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale
scopo. Art.
32. La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona
umana. Art.
33. l'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per
tutti gli ordini e gradi. Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri
per lo Stato. La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o
per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale. Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art.
34. La
scuola è aperta a tutti. l'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi
più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO
III - RAPPORTI ECONOMICI Art.
35. La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro. Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art.
36. Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualit à del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un';esistenza
libera e dignitosa. La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi. Art.
37. La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La
legge stabilisce il limite minimo di et à per il lavoro salariato. La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi,
a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art.
38. Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto
al mantenimento e all'assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati
dallo Stato. l'assistenza
privata è libera. Art.
39. l'organizzazione
sindacale è libera. Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento
interno a base democratica. I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce. Art.
40. Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art.
41. l'iniziativa
economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivit à economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Art.
42. La
proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata
è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità. Art.
43. A
fini di utilità generale la legge pu ò riservare originariamente o
trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità
di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Art.
44. Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art.
45. La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità
e senza fini di speculazione privata. La
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Art.
46. Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Art.
47. La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito. Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese. TITOLO
IV - RAPPORTI POLITICI Art.
48. Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico. La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge. Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto
di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge. Art.
49. Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art.
50. Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità. Art.
51. Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla
legge. La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art.
52. La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio
dei diritti politici. l'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Art.
53. Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art.
54. Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la
Costituzione e le leggi. I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge. Parte
seconda TITOLO
I - IL PARLAMENTO Sezione
I - Le Camere Art.
55. Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione. Art.
56. La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto
i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art.
57. Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione
Estero. Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione
Estero. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei
più alti resti. Art.
58. I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato
il venticinquesimo anno di et à. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno. Art.
59. È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico
e letterario. Art.
60. La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. Art.
61. Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Art.
62. Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti. Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra. Art.
63. Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati. Art.
64. Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente
la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
ogni volta che
lo richiedono. Art.
65. La
legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato
o di senatore. Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art.
66. Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilit à. Art.
67. Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato. Art.
68. I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza. Art.
69. I
membri del Parlamento ricevono un';indennità stabilita dalla legge. Sezione
II - La formazione delle leggi. Art.
70. La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Art.
71. l'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art.
72. Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche
in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di
legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Art.
73. Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso. Art.
74. Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art.
75. È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la
Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi. La
legge determina le modalità di attuazione del referendum. Art.
76. l'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per
oggetti definiti. Art.
77. Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando,
in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve
il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base
dei decreti non convertiti. Art.
78. Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Art.
79. l'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale. La
legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. Art.
80. Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che
sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Art.
81. Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal
Governo. l'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e
nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte. Art.
82. Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri
e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. TITOLO
II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art.
83. Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi
membri.all'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta ha un solo delegato. l'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi dell'assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Art.
84. Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. l'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. l'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Art.
85. Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica. Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art.
86. Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato. In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Art.
87. Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unit
à nazionale. Può
inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione. Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede
il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica. Art.
88. Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o
anche una sola di esse. Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura. Art.
89. Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Art.
90. Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri. Art.
91. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune. TITOLO
III - IL GOVERNO Sezione
I - Il Consiglio dei Ministri Art.
92. Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su
proposta di questo, i ministri. Art.
93. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Art.
94. Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne
la fiducia. Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni. La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione. Art.
95. Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne
è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l'attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri. La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero,
le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Art.
96. Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale. Sezione
II - La Pubblica Amministrazione Art.
97. I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni
e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge. Art.
98. I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per
i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia,
i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Sezione
III - Gli organi ausiliari Art.
99. Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla
legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Art.
100. Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della
giustizia nell'amministrazione. La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo,
e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La
legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al
Governo. TITOLO
IV - LA MAGISTRATURA Sezione
I - Ordinamento giurisdizionale Art.
101. La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti
soltanto alla
legge. Art.
102. La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario. Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura. La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia. Art.
103. Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi. La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre
specificate dalla legge. I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi
da appartenenti
alle Forze armate.. Art.
104. La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione. Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Art.
105. Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art.
106. Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La
legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari
di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Art.
107. I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio
né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie
di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare. I magistrati
si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento
giudiziario. Art.
108. Le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono sta bilite
con legge. La
legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia. Art.
109. l'autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art.
110. Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia. Sezione
II - Norme sulla giurisdizione Art.
111. La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti
a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura
che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata
a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione
e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa
e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo. Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della
prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le
sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo
di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art.
112. Il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Art.
113. Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa. Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. TITOLO
V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (con
le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre
2001) Art.
114 La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Art. 115 (abrogato) Art. 116 Il
Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia,
secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento
e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Art.
117 La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti
all'Unione europea; b)
immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi; e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie; f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento
europeo; g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n)
norme generali sull'istruzione; o)
previdenza sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province
e Città metropolitane; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie
di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario
a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza. La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per
il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato. Art.
118 Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze. La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Art.
119 I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria
di entrata e di spesa. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile
al loro territorio. La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E'
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Art.
120 La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini
territoriali dei governi locali. La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Art.
121 Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo
delle Regioni. Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e
ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica. Art.
122 Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale
e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse
e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente,
è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina
e revoca i componenti della Giunta. Art.
123 Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina
la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali. Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del
Commissario del
Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimit à costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione. Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o
un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Art. 124 (abrogato) Art. 125 Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione. Art.
126 Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza
nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Art.
127 Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge. Art. 128 (abrogato) Art. 129 (abrogato) Art.
130 (abrogato) Art.
131 Sono
costituite le seguenti Regioni: ?
Piemonte; ?
Valle
d'Aosta; ?
Lombardia; ?
Trentino-Alto
Adige; ?
Veneto; ?
Friuli-Venezia
Giulia; ?
Liguria; ?
Emilia-Romagna; ?
Toscana; ?
Umbria; ?
Marche; ?
Lazio; ?
Abruzzi; ?
Molise; ?
Campania; ?
Puglia; ?
Basilicata; ?
Calabria; ?
Sicilia; ?
Sardegna. Art.
132 Si
può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione e aggregati ad un'altra. Art.
133. Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Province nell'ambito
di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative
dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. TITOLO
VI - GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione
I - La Corte Costituzionale Art.
134. La
Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione. Art.
135. La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni. La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso
i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. l'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari. Art.
136. Quando
la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali. Art.
137. Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza
dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Sezione
II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali Art.
138. Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza
dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti. Art.
139. La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE I Con
l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. II Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti
i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due
Camere. III Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno
fatto parte
del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione
non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori
si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. l'accettazione
della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di
nomina a senatore. IV Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante,
con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. V La
disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere. VI Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'articolo 111. VII Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore
della Costituzione. VIII Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto
al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi
di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali. IX La
Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione,
adegua le
sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita
alle Regioni. X Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando
la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6. XI Fino
a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di
cui all'art.
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. XII È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista. XIII* I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle
loro consorti
e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di
Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti
dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. XIV I
titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato come
ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge
regola la
soppressione della Consulta araldica. XV Con
l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio
dello Stato. XVI Entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e
al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non
siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII l'Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo
i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte
di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta. l'Assemblea Costituente, agli effetti
di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati. XVIII La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque
giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra
in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato
nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà
essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini
e dagli organi dello Stato. *Per
effetto della Legge Costituzionale n.1 del 23 ottobre 2002, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2002 n.252, dal 10 novembre 2002 i commi
1 e 2 sono abrogati. NOTE Nota
all'art. 7, secondo comma. I
Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del
18 febbraio
1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile
1985, n. 85, suppl.). Nota
all'art. 8, secondo comma. A
regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449,
22 novembre
1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U.
13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69),
emesse sulla base di previe « intese» intercorse, rispettivamente, con
la Tavola
valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità
ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre
1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre
1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn.
637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti
con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese. Nota
all'art. 10, quarto comma. A
norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1 « l'ultimo
comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio»
. Cfr. art. 26. Nota
all'art. 26, secondo comma. A
norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n.
1 « l'ultimo
comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio»
. Cfr. art. 10. Nota
all'art. 27, quarto comma. Cfr.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - "Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte"
(adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio
1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13
ottobre 1994, n. 589 sull'"Abolizione della pena di morte nel
codice penale militare
di guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250). Nota
all'art. 40. V.
legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali" (G.U. 14 giugno 1990, n. 137). Nota
all'art. 48 Comma
introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'art. 3 della
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in
via transitoria,
quanto segue: "1.
In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del
terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce
le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere
conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni
del territorio nazionale. 2.
In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si
applica la disciplina
costituzionale anteriore." Nota
all'art. 56. Articolo
così sostituito con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante
« Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio
1963, n. 40). Il
testo originario dell'art. 56 disponeva: "La Camera dei deputati è
eletta a suffragio
universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti
o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di
età". In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1, ha modificato
l'art. 56. Il
testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge costituzionale 9
febbraio 1963,
n. 2, era il seguente: "La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale
e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto
i venticinque
anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si
effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti." L'art.
3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in
via transitoria, quanto segue: "1.
In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del
terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce
le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere
conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni
del territorio nazionale. 2.
In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si
applica la disciplina
costituzionale anteriore." Nota
all'art. 57. L'art.
57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale
27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2
dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'articolo
nella versione
originaria era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti
o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore."
Il testo
dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963
così disponeva:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero
dei senatori
elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei
seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti." Si segnala
inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto
all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. L'art. 57 è stato
poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il
testo dell'art.
57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3,
era il seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale. Il numero
dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti." L'art. 3 della legge costituzionale
23 gennaio
2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In
sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi
del terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità
di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì,
le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla
variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del
territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si
applica la disciplina costituzionale anteriore." Nota
all'art. 60, primo comma. Comma
così sostituito con l'art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante
« Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» . Il
testo originario
dell'art. 60 recitava: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni,
il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra". Nota
all'art. 68. Articolo
così sostituito con la legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre
1993, n. 256). Il testo anteriore dell'art. 68 recitava: "I membri
del Parlamento
non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento
penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale,
o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine
di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere
in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile". Per l'immunità dei giudici della Corte costituzionale,
cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. Nota all'art. 75,
quinto comma. V. art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo
II della
legge 25 maggio 1970, n. 352. Nota
all'art. 79. Articolo
così sostituito con la legge cost. 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992,
n. 57). Il testo originario dell'art. 79 disponeva: "l'amnistia e
l'indulto sono
concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione". Nota
all'art. 88, secondo comma. Comma
così sostituito con la legge cost. 4 novembre 1991, n. 1
(G.U. 8 novembre 1991, n. 262). Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell'art.
88 recitava: « Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo
mandato» . Nota
all'art. 96. Articolo
così sostituito con l'art. 1 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
V., altresì,
legge 5 giugno 1989, n. 219. Il testo originario dell'art. 96 disponeva: «
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in
stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni»
. Nota
all'art. 107, primo comma. Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria
della G.U. 27 dicembre 1947, per errore tipografico, in luogo di "funzioni"
compariva la parola "funzionari": cfr. errata-corrige in G.U.
3 gennaio
1948, n. 2. Nota
all'art. 111. I
primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge
costituzionale 23
novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300). all'art. 2, la
stessa legge
costituzionale così dispone: "1. La legge regola l'applicazione
dei princìpi contenuti
nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla
data della sua entrata in vigore". Nota
all'art. 114. L'art.
114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Repubblica
si riparte
in Regioni, Provincie e Comuni.» Nota
all'art. 115. L'art.
115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principî fissati nella Costituzione.» Nota
all'art. 116. L'art.
116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Alla Sicilia,
alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.» V. legge cost. 26 febbraio 1948, n.
2 (per
lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo
Statuto della
Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della
Valle d'Aosta),
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per
lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1
(per lo
Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio
1986, n. 1,
concernente modifica dell'art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio
1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni
alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica
dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle
regioni a statuto
speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre 1993,
n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d'Aosta,
per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige
(G.U. 25 settembre 1993, n. 226). Nota
all'art. 117 L'art.
117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Regione
emana per
le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî
fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed
assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e
professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria
alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione.» . (**) Si riporta di seguito l'art.
11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.» Nota
all'art. 118 L'art.
118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Spettano alla Regione
le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi
dei loro uffici.» Nota
all'art. 119 L'art.
119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Le Regioni
hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che
la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni
sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione
ai bisogni
delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.» Si
riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino alla revisione delle norme del titolo
I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo
119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma
1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione
di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.» Nota
all'art. 120 L'art.
120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «La Regione
non può istituire
dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei
cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego
o lavoro.» Nota
all'art. 121, secondo e quarto comma. Articolo
così modificato, nel secondo e quarto comma, con legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). Il precedente testo recitava,
al secondo e al quarto comma: "Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere".
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi e
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale". Nota
all'art. 122. Articolo
così sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). all'art. 5, recante
"disposizioni transitorie",
la stessa legge costituzionale ha così disposto: "1. Fino alla
data di
entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi
del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo
2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della
Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si
effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria
vigenti in
materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla
Presidenza della
Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E'; proclamato
eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero
di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa
parte del Consiglio regionale. E'; eletto alla carica di consigliere il
candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero
di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
l'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista
al numero
3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995,
n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente
intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente
quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno
al Consiglio regionale. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni
dalla proclamazione,
il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta,
fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso
in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata
da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non
prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione
di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede
parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in
caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente".
Nella formulazione originaria, l'art. 122 così recitava: "Il
sistema d'elezione,
il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali
sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento
o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un
presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri
della Giunta
sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti". Nota
all'art. 123 Articolo
così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). Nella precedente formulazione, l'art.
123 recitava: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con
la Costituzione
e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto
è deliberato
dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed
è approvato con legge della Repubblica". Ai sensi dello stesso
articolo, secondo
comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repubblica
del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971
(n. 519)
(pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190,
suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati con leggi
9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio
1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U.
1° febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.). In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma. Nota
all'art. 124 L'art.
124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.» Nota
all'art. 125 Il
primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era
il seguente: «Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi
della Regione
è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere
il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.» Nota
all'art. 126 Articolo
così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). Nella formulazione originaria, l'art.
126 così recitava: "Il Consiglio regionale può essere sciolto,
quando compia
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni
o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento
è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento
è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale,
che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre
alla ratifica del nuovo Consiglio". Si riporta di seguito l'art.
11, recante
disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione,
i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.» Nota
all'art. 127 L'art.
127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18
ottobre 2001,
n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: «Ogni legge approvata
dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso
di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo
della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non
sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica,
quando ritenga
che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre
Regioni, la
rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del
visto. Ove
il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei
suoi componenti,
il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale,
o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.» Nota
all'art. 128 L'art.
128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.» Nota
all'art. 129 L'art.
129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale
e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari
con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.» Nota
all'art. 130 L'art.
130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge
può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata
agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.» Nota
all'art. 131. Così
modificato con l'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito
la Regione "Molise". Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni
transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l'art. 131 sotto la dizione "Abruzzi
e Molise"
individuava un';unica regione. Nota
all'art. 132 L'art.
132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.» Nota
all'art. 134. l'ultimo
capoverso è stato così modificato con l'art. 2 della legge cost. 16 gennaio
1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava: « sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione» . Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica
apportata con l'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989. Nota
all'art. 135. Articolo
così sostituito con l'art. 1 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2,
e successivamente
modificato, nell'ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1. V. l'art. 10 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato
dalla legge n. 2 del 1967). Il precedente testo dell'art. 135 recitava: «
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. La Corte
elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici
anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non
sono immediatamente rieleggibili. l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla
legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e
contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
eletti, all'inizio
di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi
i requisiti per l'eleggibilità a senatore» . Nota
all'art. 135, quinto comma. V.,
altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del
regolamento generale
della Corte costituzionale. Nota
all'art. 135, sesto comma. Cfr.
art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Per l'incompatibilità con la
carica di
consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
l'articolo 11
della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del
Consiglio superiore
della magistratura l'incompatibilità con l'ufficio di Giudice costituzionale. Nota
all'art. 135, settimo comma. Cfr.
regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre
1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie,
legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27
novembre 1962. Nota
all'art. 136, secondo comma. Cfr.
art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nota
all'art. 137, primo comma. Cfr.
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1. Nota
all'art. 137, secondo comma. Vedi
legge 11 marzo 1953, n. 87. Nota
all'art. 138. Per
la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v.
Titolo I della
legge 25 maggio 1970, n. 352. Nota
alla IV delle disposizioni transitorie e finali. Cfr.
artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n.
3. Nota
alla VII delle disposizioni transitorie e finali. Il
terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l'art. 7 della
legge cost.
22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva: "I giudici della Corte costituzionale
nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti
alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni". Nota
alla XI delle disposizioni transitorie e finali. Il
termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre
1963, con
legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. primo aprile 1958, n.
79), ed
entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art.
131). Nota
alla XV delle disposizioni transitorie e finali. Il
decreto, emanato come « decreto legge luogotenenziale» , del 25 giugno 1944,
n. 151 intitolato « Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento
dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche»
(G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni: Art.
1 - « Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme
istituzionali saranno
scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio
universale diretto
e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione
dello Stato. I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento". Art.
2 - « E'; abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera
dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale
stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R.
decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione
parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni» . Art.
3 - « I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare
la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere,
fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale» . Art.
4 - « Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti
aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali
decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati
dal Luogotenente Generale del Regno con la formula: « Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri; « Sulla proposta di ... « Abbiamo sanzionato
e promulghiamo quanto segue: ...» . Art.
5 - « Fino a quando resta in vigore la disposizione dell'art. 2, comma primo,
del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie
indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal
Luogotenente Generale del Regno con la formula: « Sentito il Consiglio
dei Ministri;
« Sulla proposta di ... « Abbiamo decretato e decretiamo...» . Art.
6 - « Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato
alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il
relativo disegno
di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto
e di farlo osservare come legge dello Stato» . Nota
alla XVII delle disposizioni transitorie e finali. Il
testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,
recante « Integrazioni
e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento
dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme
giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni: Art.
1 - « Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo
sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello
Stato (Repubblica o Monarchia)» . Art.
2 - « Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in
favore della
Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà
il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando
sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza
dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non
sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta. Avvenuta
l'elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà
le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la
formazione del nuovo Governo. Nella ipotesi prevista dal primo comma,
dal giorno
della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione
del Capo
provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni. Qualora la
maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della
Monarchia, continuerà
l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni
dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato» . Art.
3 - « Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento
a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato,
salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali
e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno
deliberate dall'Assemblea. Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea
qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione
di essa. Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente. |