CAI Sezze

MONTI LEPINI

Consiglio Direttivo della Sottosezione C.A.I. di Sezze

Reggente: Maurizio Giusti  

Consiglieri: Magnarelli Lorenzo, Malandruccolo Antonio, 

Tramentozzi Enzo, Carissimo Lidano, Luffarelli Fabbio

> Le fonti del Semprevisa     > I sentieri del Semprevisa

Sezze  30 Agosto 2012

27a fiaccolata della Semprevisa – anno 2012 –

Il reggente  Maurizio Giusti
Ricade quest’anno la 27^ edizione della “ FIACCOLATA “ che si svolgerà sabato 08 settembre p.v. con inizio alle ore 20,00 e come sempre a CAMPO ROSELLO. Qui sarà piazzato il nostro tendone, dove saranno sistemati tavoli e panchine e dove potranno consumare la cena, al termine della FIACCOLATA, oltre 80 persone.
La cena consiste in un 1° piatto ( penne all’amatriciana), 2° piatto (salsiccia e formaggio fresco locale), vino, acqua minerale e ciambella. Il costo del tutto è per i soci di € 10,00 e per i non soci di € 12,00. 
Per i soci, il costo dell’assicurazione per la partecipazione alla discesa con la fiaccola è già compreso nel bollino di tesseramento annuale. I non soci, lnvece, per ovvie ragioni di scanso di responsabilità della SOTTOSEZIONE per eventuali danni alla persona, potranno prendere parte alla discesa con la fiaccola SOLO se avranno provveduto ad assicurarsi comunicando a uno dei nominativi sotto indicati le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) proprie e/o di loro familiari o amici che intendono partecipare e corrispondendo € 7,00 per ogni persona da assicurare:
- GIUSTI Maurizio: tel. 0773/887769; 328/9421906;
- MAGNARELLI Lorenzo: tel. 0773/887922, ore pomeridiane e serali; 
- LUFFARELLI Federico: tel.0773/888653, ore serali;
- MALANDRUCCOLO Antonio: cell. 347/7964154;
- TRAMENTOZZI ENZO: cell. 338/8453422 
A quanto sopra i non soci dovranno provvedere INDEROGABILMENTE entro e non oltre le ore 14,00 di venerdi 07 settembre, in quanto l’elenco “ nominativo “ di tutti i non soci partecipanti alla discesa con la fiaccola dovrà essere trasmesso all’ASSICURAZIONE via fax entro e non oltre le ore 20, dello stesso venerdi.
La SOTTOSEZIONE declina ogni responsabilità per i non soci i quali non abbiano provveduto ad assicurarsi preventivamente come sopra detto e che si uniscano ugualmente alla discesa CON LA FIACCOLA. Tutti, comunque, soci e non soci, possono partecipare alla cena.
I partecipanti potranno raggiungere CAMPO ROSELLO in auto perché il Comune di Bassiano, per gentile concessione, consentirà il libero accesso delle auto il pomeriggio e la sera della FIACCOLATA. 


alcune foto di repertorio delle varie attività dell'associazione

Maurizio Giusti e Lorenzo Magnarelli premiano lo scalatore setino Daniele Nardi

Lo STATUTO

Conforme alle regole Sezionali alle quali si fa riferimento in Pieno

Restando nella Propria AUTONOMIA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E’ costituita, con sede legale in Sezze  l’associazione denominata “CLUB ALPINO

ITALIANO – Sottosezione di Sezze.” con sigla “CAI – Sottosezione di Sezze Sezione di Latina ”,

struttura periferica  del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato,

dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e

patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento (regionale o provinciale) del Club Alpino

Italiano, Lazio.

L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31

dicembre.

Art. 2 – Natura

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed

improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al

Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la

conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge

l’attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere

alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni

consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative

ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,

speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse

propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in

materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le

attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,

speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse

propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per

materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e

scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e

d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività

scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni

aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione

dell’ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee

iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento

di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche,

speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il

C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

I) a pubblicare il periodico sotto sezionale(non c’è obbligo) denominato “(Un Titolo Opportuno)” del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e

l’archivio.

I)divulgare cultura della montagna con mezzi idonei 

E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle

ad esse connesse

Art. 4

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività

istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se

non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

 

 

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della SOTTOSEZIONE con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI

appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata

dall’Assemblea.

Il Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o

benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo

d’onore della Sottosezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio

Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo,

controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due

anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide

sull’accettazione. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per

l’anno successivo.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale,

delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che

gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture

assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate

entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né

usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso

se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31

marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone

comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non

previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali

arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai

Soci.

Art. 8 – Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi

autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in

contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite

dai Soci sono volontarie e gratuite.

 

Art. 9 Dimissioni

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono

 essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della Sezione sono irrevocabili ed hanno

effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una

Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di

provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha

effetto dalla data di comunicazione.

 

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

 

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito

iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o

per provvedimento disciplinare.

 

 

 

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

 

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non

conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed

educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento

disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio

Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo

giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono

presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei

Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci

ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche

gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- elegge il Presidente sezionale (in alternativa l’elezione può essere effettuata dal

Consiglio Direttivo, prevedendolo all’art. 19)

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati

all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i

Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal

presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata

alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;

- approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del

Presidente;

- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli

stessi;

- delibera lo scioglimento della Sezione;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga

sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno ...... (numero o percentuale) Soci,

aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

 

L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine

perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo

ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del

Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno ... (numero o

percentuale) Soci maggiorenni della Sezione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e

familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in

cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.

Ogni Socio può (oppure: non può) farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che

non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle

votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare

n. … deleghe (se consentite).

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno

della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi

almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque

sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla

Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità

delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per

alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa

dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione

alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio

voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come

candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto

dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa

quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di

iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può

trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su

immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti

aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo

l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la

maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo

sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 –Composizioni e funzioni

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero ...

(almeno quattro) componenti, più il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l’Assemblea dei Soci;

- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei

Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei

relativi risultati;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente

statuto;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne

coordina l’attività;

- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente

statuto sezionale;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e

settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente

(se non di competenza dell’Assemblea), il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed

il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio

Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo

possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. (quest’ultima disposizione

può essere derogata dallo statuto delle sezioni per le cariche elettive dei propri organi,

escluso il presidente sezionale).

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato

motivo, non siano intervenuti a n. 3  riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con

la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare

l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti

assumono l’anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti,

entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni

dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea

Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente

può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone

estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa

le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese mediante

avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed

inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del

Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso

di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal

consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della

Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente,

i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla

discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di

controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato,

approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I

verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al

presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei

singoli atti consultati.

 

PRESIDENTE

 

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

 

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di

rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma

Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci; - convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo

- presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto

economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio

Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver

maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture

periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni

Sociali completi.

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci (in alternativa dal Consiglio Direttivo),

secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la

contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di

pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 –Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle

delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SOLO PER LE SEZIONI) – LE SOTTOSEZIONI

 NELLA EVENTUALITA’ FANNO RIFERIMENTO ALLE SEZIONI)

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre

componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due

anni sociali completi. Durano in carica tre anni (non più di tre anni), sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che

ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio

intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed

assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.

E’ compito dei Revisori dei conti:

- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della

Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della

Sottosezione;

- la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità

contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

 

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti

requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non abbiano riportato

condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o

indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza

per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del

Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al

coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso,

comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica

Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché

per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o

candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano

o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

 

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole,

formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività

associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente

definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed

amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di

riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza

esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla

Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal

Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa

parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero

dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno

gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia

previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti

con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e

che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio

Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 –Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di

riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata

da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai

canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti

pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per

le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale

intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli

utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività

istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi

di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni

esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea

dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo

sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con

chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio

devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della

Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il

controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono

assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo

tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento

di una SottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi

sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente

per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci

della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il

primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o

Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei

Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere

tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere

deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al

sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le

norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal

regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della

controversia relativa.

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello

Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento

entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e

controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza

dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione

da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dal Consiglio Direttivo della  Sottosezione  di Sezze in quanto fa riferimento in pieno allo Statuto della Sezione di Latina nella seduta del 20/06/2007 .

CAI Sezze